Gazzetta Ufficiale N. 83 del 10 Aprile 2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 marzo 2007, n.45
Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie
agevolate erogate dall'INPDAP.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria
degli operatori professionali interessati, sono dettate le
disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;
Visto l'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato
articolo 13-bis, comma 2, sono altresi' stabilite le modalita' di
accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato
Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma
di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini
pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse
dall'INPDAP;
Visto il decreto ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 recante
regolamento di attuazione del predetto articolo 13-bis, nelle cui
premesse si precisa l'opportunita' di procedere con separato decreto
all'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 347
dell'articolo unico delle legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito
l'INPDAP;
Viste le note dell'INPDAP del 27 dicembre 2005, del 28 marzo 2006 e
i successivi messaggi di posta elettronica del 14 luglio 2006, del
21 settembre 2006 e del 25 gennaio 2007;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi in data 21 dicembre
2006;
Vista la nota del 9 febbraio 2007 con la quale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) ai pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;
b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dall'INPDAP.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso
alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.
Premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 aprile 1950, n. 99, S.O.
- Il comma 347 dell'articolo unico della legge 23
dicembre 2005, n. 266 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006).» e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O. e' il seguente:
«347. Con il medesimo decreto di cui all'art. 13-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle
prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i
pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del
citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione
unitaria autonoma di cui all'art. 1, comma 245, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o
pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini
pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse
dall'INPDAP».
- L'art. 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62 e convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio
2005, n. 80 e' il seguente:
«Art. 13-bis. (Modifiche al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180). - 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al primo comma, dopo le parole: "salve le
eccezioni stabilite nei seguenti articoli" sono inserite le
seguenti: "ed in altre disposizioni di legge";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I pensionati pubblici e privati possono contrarre con
banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote
della pensione fino al quinto della stessa, valutato al
netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a
dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le
pensioni o le indennita' che tengono luogo di pensione
corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni
equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di
istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione
sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito
in caso di decesso del mutuatario";
b) all'art. 52:
1) al primo comma, le parole: "per il periodo di
cinque o di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti:
"per un periodo non superiore ai dieci anni" e sono
soppresse le parole: "ed abbiano compiuto, nel caso di
cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di
cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per
l'indennita' di anzianita'";
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati
assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del
quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il
periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve
ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in
essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica
il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409,
numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le
amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del
presente testo unico, di durata non inferiore a dodici
mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia
carattere certo e continuativo. La cessione non puo'
eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza
del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali
soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui
all'art. 545 del codice di procedura civile";
c) all'art. 55:
1) al primo comma, la parola: "13," e' soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa
la parola: "Non" e le parole: "Istituto nazionale per
l'assistenza dei dipendenti degli enti locali" sono
sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica";
nel secondo periodo le parole: "Lo stesso divieto vale per"
sono sostituite dalle seguenti: "Non si possono
perseguire".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di
categoria degli operatori professionali interessati, sono
dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente articolo».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il comma 245 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1996, n. 303, S.O. e' il seguente:
«245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
necessarie norme regolamentari.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
- Il decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313
recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 13-bis del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2007, n. 32.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 2.
Iscrizione alla gestione credito
1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1
sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi
nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese
successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, qualora entro questo termine non
comunichino all'INPDAP la loro volonta' contraria.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione
entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilita' di
retribuzione o pensione sulla quale e' stata applicata la ritenuta di
cui all'articolo 3.
3. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e
non e' rimborsabile.
Nota all'art. 2:
- Per il testo del comma n. 245 della legge n. 662 del
1996 si veda nelle note alle premesse.
Art. 3.
Aliquote contributive
1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il
versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione
contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996,
determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati e' pari allo
0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo e'
dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale
ultimo importo e' adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le
variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Il contributo e' prelevato mediante ritenuta mensile sugli
emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di
iscrizione.
Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 242 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1996, n. 303, S.O.:
«242. Il contributo obbligatorio per il credito
previsto dall'art. 37, secondo comma, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1032, e' pari allo 0,35 per cento
della retribuzione contributiva e pensionabile determinata
ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto
1995, n. 335».
- Si riportano i commi 9 e 10 della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:
«9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai
fini della determinazione della base contributiva e
pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del
Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni
comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio
all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».
Art. 4.
Prolungamento della cessione
1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un
periodo eccedente il limite di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si
estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al
netto delle ritenute erariali.
2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al
comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla
pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando
l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato.
3. Il prolungamento sulla pensione e' comunicato all'INPDAP
dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del
suo collocamento a riposo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 marzo 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 399
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 aprile 1950, n. 99, S.O.
«Art. 23 (Casi di limitazione della durata dei
prestiti). - L'impiegato o il salariato cui manchino, per
conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma
delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non puo'
contrarre un prestito superiore alla cessione di tante
quote mensili quanti siano i mesi necessari per il
conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti
in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in
misura non superiore alla cessione di tante quote mensili
quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello
speciale limite di eta' per il loro collocamento a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali di cui
all'art. 8, i prestiti non possono essere superiori alla
cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che
mancano per la fine della posizione speciale».
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