PREVIDENZA

LAVORO AUTONOMO E CUMULO DI

PENSIONE.

di MICHELE DE CARLO

S

cadenza in vista per tutti i titolari di pensione che sono tenuti a dichiarare i redditi da lavoro autonomo percepiti nel corso dell'anno 2005.

Lo prevede l'articolo l0 del Dl­gs 30 dicembre 1992 n. 503 laddove dispone che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2005, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31 luglio 2006, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2005, i redditi consegui­ti nel corso dello stesso anno.

Il legislatore nel corso degli ulti­mi anni è intervenuto diverse vol­te sulla materia nel tentativo di ridurre la platea dei soggetti obbligati rendendo però, non semplice l'individuazione dei soggetti esclusi o meno. Non sono interessati alla dichiarazione:

 tutti i soggetti titolari di pensione di  anzianità e di invalidità aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1994

 
tutti i titolari di pensione di vecchiaia con qualsiasi decorrenza .

. i titolari di pensione di anzia­nità (dipendenti) con decorrenza compresa tra il1 gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti al 31/12/1994.

 i titolari di pensione di anzia­nità (dipendenti) con decorrenza compresa tra il1 ottobre 1996 ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31/12/1994 e che al 30 settembre 1996 facciano valere sia i 35 anni di contributi e i 52anni di età, ovvero

36 anni di contributi indipendentemente dall'età

i titolari di pensione di anzia­nità (autonomi) con decorrenza compresa tra il1 gennaio 1995 ed il31 dicembre 1996 con i requisiti perfezionati entro il 31/12/1994

i titolari di pensione di anzia­nità (autonomi) con decorrenza compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfe­zionato i requisiti entro il 31 di­cembre 1994 e che, alla data del30 settembre, possano fare valere 35 anni di contributi e 55 anni di età.

Tutti i pensionati che abbia­no liquidato una pensione con 40 anni di contributi

Con la normativa più recente so­no stati esclusi dall'obbligo di di­chiarare i redditi anche coloro che hanno liquidato una pensio­ne con37 anni di contributi versa­ti e almeno 58 anni di età ed i tito­lari di pensione di anzianità allo dicembre 2002 che ha11no effettua­to il versamento intero o rateale, del "tiket" per accedere al regime di totale cumulabilità.

Chi non rientra in queste casi­stiche è-tenuto entro il 31 luglio 2006 a presentare all'Inps il mo­dello 503/AUT a disposizione in tutti gli sportelli dell'istituto.

I redditi sono da dichiarare al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo delle ritenute erariali. Il reddito di im­presa deve essere dichiarato al netto anche di eventuali perdite deducibili e riferibili all'anno di riferimento del reddito.

Queste dichiarazioni, rese a consuntivo per l'anno 2005 con­sentiranno di determinare l'esat­to importo da trattenere sulla pen­sione che, si ricorda è pari al 30% della parte eccedente l'importo del trattamento minimo e che, co­munque, non può essere superio­re al 30% del reddito mensile pro­dotto.

Trattandosi di una dichiarazio­ne a consuntivo sono tenuti alla sua presentazione anche coloro che non hanno avuto variazioni ri­spetto a quella presentata a pre­ventivo nel corso dell'anno 2005.

michetino.decarlo@inps.it           dal Messaggero Veneto del 13.luglio 2006